Ricevimento dichiarazioni di nascita

istruzioni per denuncia di nascita

Tecnici per la pratica:

  • Operatore Stato Civile

Ricevimento dichiarazioni di morte

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  • Operatore Stato Civile

Pratiche di pubblicazioni di matrimonio civile e religioso

domanda per matrimonio civile c/o Municipio

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Servizio per la richiesta di autorizzazione previa celebrazione dei matrimoni civili e religiosi

Informazioni su unioni civili

Richiesta di costituzione unione civile

Informativa per regime patrimoniale

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Rettifiche atti di stato civile

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Pratiche di estumulazione ed esumazione cadaveri

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La norma in oggetto prevede il conseguimento della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età se il cittadino straniero ha risieduto legalmente ed ininterrottamente sul nostro territorio dalla nascita fino ai diciotto anni e se rende un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso entro il diciannovesimo anno.

   Si considera legalmente residente nel territorio italiano il soggetto che vi risiede in modo regolare avendo ottemperato alle normative in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e in materia di iscrizione. In altre parole, l’interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe dalla popolazione residente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età e nel contempo deve essere stato in possesso di regolare titolo di soggiorno.

   Qualora la S.V., trovandosi nelle condizioni sopra espresse, intendesse esercitare il diritto riconosciuto da detta norma, dovrà rendere la dichiarazione di volontà dinanzi all’ufficiale di stato civile di questo Comune, così come prescritto dall’art. 23 della legge 91/1992, producendo la documentazione che è indicata all’art. 3 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, ossia l’atto di nascita, la documentazione relativa alla residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18°anno, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno per il medesimo periodo (permesso di soggiorno, carta di soggiorno). Dovrà inoltre essere esibita la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di € 250,00 al Ministero dell'Interno D.L.C.I. ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b) D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

    È previsto che se l’interessato, nato in Italia, non può dimostrare la continuità del permesso di soggiorno, avendo i genitori omesso di farne regolare richiesta, tale condizione non può ritenersi pregiudizievole all’acquisto della cittadinanza. Devono sussistere tuttavia le seguenti condizioni:

  1. la nascita sia stata tempestivamente denunciata ai fini anche dell’iscrizione anagrafica;
  2. almeno un genitore sia stato, al momento dell’evento nascita, legalmente residente;
  3. i genitori devono aver mantenuto la regolarità del soggiorno almeno fino a quando il figlio abbia ottenuto un titolo di soggiorno autonomo

allegando, la documentazione idonea per dimostrare l’effettiva presenza dello stesso sul territorio italiano, quale attestati di vaccinazione, certificazioni mediche, certificati di iscrizione e frequenza alla scuola materna/obbligo, attestazioni di ricoveri ospedalieri.

   L’acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa con le modalità evidenziate. Clicca qui per scaricare il modulo

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Prenotazione appuntamento in orario serale per rilascio di certificazioni anagrafiche

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